Corso autunnale amministratore di condominio
novembre 15th, 2016
La Cassazione civile, sez. II, con sentenza del 19/05/2008, n. 12650 ha stabilito che la violazione da parte dell’amministratore del diritto di ciascun condomino di esaminare a sua richiesta secondo adeguate modalità di tempo e di luogo la documentazione attinente ad argomenti posti all’ordine del giorno di una successiva assemblea condominiale determina l’annullabilità delle delibere ivi successivamente approvate, riguardanti la suddetta documentazione, in quanto la lesione del suddetto diritto all’informazione incide sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che il rifiuto dell’amministratore di consentire ad un condomino di estrarre copia della documentazione contabile era destinata ad influire sulla validità della delibera di approvazione del bilancio).
La Suprema Corte nella stessa sede ha anche stabilito che ogni proprietario può chiedere di ottenere con un congruo anticipo tutta la documentazione che riguarda gli argomenti all’ordine del giorno in assemblea: un eventuale rifiuto opposto dell’amministratore determina l’annullabilità delle delibere successivamente approvate sul punto, atteso che tale rifiuto incide sul procedimento di formazione delle maggioranze in assemblea.
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