Condominio - Diritto di accesso alla documentazione del singolo condomino
ottobre 26th, 2015
Il Tribunale di Taranto, sez. II Civile, a seguito del ricorso presentato da un condominio per effetto della legittimazione attiva di cui all’art. 1129 c.c., si è trovato a dirimere una questione per la quale un amministratore di condominio non aveva provveduto a convocare l’assemblea per l’approvazione del conto di due esercizi.
Il non rendere il conto della gestione rileva di per sé ai sensi dell’art. 1129 c.c. come grave irregolarità, al pari dell’omessa convocazione dell’assemblea per la sua approvazione, che al più tardi deve avvenire nei 180 giorni prescritti ex art. 1130 c.c., la stessa assemblea però veniva convocata con rilevante ritardo solo nell’ottobre del 2014 (con riguardo all’esercizio luglio 2012 – giugno 2013) , senza che si discutesse della grave violazione.
Il Tribunale in composizione collegiale ha affermato che nonostante ci fosse un’assemblea tardiva, non può essere esclusa la gravità della violazione a cui ha dato luogo il comportamento dell’amministratore ai sensi dell’art.1129 c.c., e quindi si è ordinata la revoca per varie ragioni:
in quanto la volontà della maggioranza che in ogni caso approvi l’operato dell’amministratore, non può escludere l’illiceità del comportamento e la violazione che ne è derivata;
il non rendere partecipi del conto della gestione rileva ai sensi dell’art.1129 c.c., come una grave irregolarità al pari dell’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione della medesima, in quanto è necessaria l’annualità del rendiconto.
Riassumendo, la violazione di tale regola dà luogo ad una vera e propria nullità che non può essere sanata in alcun modo, a maggior ragione se tale comportamento sia poi ripetuto nel tempo come nel caso di specie.
Per tali motivi e seguendo la riforma del condominio L. 220/2012, che intende la figura del condominio sia come modulo organizzativo che come soggetto di diritto, il Tribunale tarantino ha accolto la domanda del ricorrente, e quindi revocato l’amministratore.
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