Revocare l'amministratore di condominio? Obbligatoria l'assistenza dell'avvocato
aprile 26th, 2016
È nulla – come tale impugnabile anche oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137 c.c. – la delibera assembleare con la quale si addebitano al singolo condòmino le spese postali per lo scambio di corrispondenza intercorso tra lo stesso condòmino e il condominio.
Questa, in sintesi, la decisione adottata dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 7103 depositata il 9 giugno 2015. Per il giudice, infatti, le spese postali rientrano tra le spese di gestione e dunque, anche se relative all’invio della corrispondenza a singoli condòmini, vanno sempre ripartite tra tutti i condòmini in base alle tabelle millesimali e non, invece, imputate “ad personam”.
Il caso preso in esame è di quelli molto ricorrenti.
Nel corso dell’anno l’amministratore intrattiene uno scambio di corrispondenza con un condòmino. Al momento del rendiconto, l’amministratore addebita al destinatario le spese postali (circa 50 euro) inserendole nella voce “spese personali”. Il condominio decide allora di impugnare la delibera: a suo dire, infatti, la ripartizione approvata dall’assemblea è considerarsi nulla perché le spese di corrispondenza, anche se riferite a chiarimenti da lui richiesti al condominio, dovevano essere considerate spese di amministrazione e, come tali, ripartite tra tutti i condomini
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Per il tribunale milanese l’impugnazione proposta è fondata e va accolta.
In effetti, in merito all’imputabilità al singolo condomino delle c.d. spese personali, va ricordato il principio più volte espresso dalla Cassazione (sentenza n. 24696/2008) secondo cui “è affetta da nullità – e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall’art. 1137 c.c. – la deliberazione dell’assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condòmino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza e detta nullità, a norma dell’art 1421 c.c., può essere fatta valere dallo stesso condòmino che abbia partecipato all’assemblea ancorché abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l’assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione”.
Va poi considerato che, per giurisprudenza costante, le spese di corrispondenza, anche verso singoli condominio, rientrano tra le spese di amministrazione o di gestione (non tra le spese personali) e vanno dunque ripartite tra tutti i condòmini (cfr. Trib. Napoli, n. 12015/2003).
Da quile conclusioni del Tribunale di Milano:
Le spese di corrispondenza (e più in generale le spese di gestione) non possono essere addebitate al singolo condòmino se non risulta che questi le abbia espressamente accettate;
Tale accettazione non è implicita nel fatto che il condòmino abbia votato a favore dell’approvazione del rendiconto e del relativo riparto delle spese, senza con ciò assumere l’obbligazione di pagamento (cfr. anche Cass. civ. n. 3946/1999);
In assenza di tale accettazione espressa, l’eventuale deliberazione che pone a carico di singoli condòmini specifiche spese di gestione è da considerarsi nulla ed è impugnabile senza limiti di tempo.
Diversamente, nel rendiconto approvato dall’assemblea possono essere addebitate al singolo condòmino le voci rientranti tra le c.d. spese personali quali, ad esempio, le spese per le copie di documentazione.
Fonte: Condominioweb
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