Condominio - la revoca dell'amministratore può essere anche tardiva
ottobre 28th, 2015
Il comma 10 dell’art.1129 formula così: “L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore”.
La formulazione non è molto chiara sulla parte del rinnovo, perciò occorre un’integrazione con l’art. 66 delle disposizione di attuazione del codice civile e con l’art. 1135 c.c., giungendo alla conclusione che l’amministratore è comunque tenuto a convocare l’assemblea annualmente ai fini di consentirgli di discutere anche sul suo rinnovo e sulla sua retribuzione.
Però il Tribunale di Milano in data 7/10/2015 aveva specificato che: “l’omesso riferimento all’ordine del giorno dell’assemblea della nomina dell’amministratore è conforme alla nuova disciplina del condominio, che prevede sostanzialmente la durata in carica dell’amministratore per un anno tacitamente prorogabile per un altro anno, salvo delibera di revoca assunta dall’assemblea medesima”.
Il Tribunale di Cassino con Decreto del 21 gennaio 2016 ha confermato quell’orientamento che intende premiare la stabilità del mandato, dopo la prima investitura.
Il caso specifico tratta di un condomino che chiede la revoca giudiziaria del suo amministratore in quanto quest’ultimo “avrebbe omesso di inserire all’ordine del giorno, nemmeno dell’ultima assemblea 24.8.2015, l’argomento relativo alla conferma o revoca del suo incarico, vista la scadenza annuale”.
Il Tribunale di Cassino ha scritto che: “a norma di quanto disposto dall’art 1129 comma 10° c.c., l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata; pertanto, non v’era necessità alcuna di convocare l’assemblea per decidere se rinnovare o meno l’incarico all’amministratore, salva sempre la facoltà per la medesima di deliberarne la revoca; per altro, l’assemblea del 24.10.15, discutendo sull’istanza della sig.ra V. per la sua revoca, espressamente affermò di riservarsi di esaminare la questione allo scadere del biennio esprimendo ringraziamento nei suoi confronti per il lavoro di ricostruzione contabile delle amministrazioni precedenti ed apprezzamento in toto per il lavoro svolto”.
L’orientamento quindi risulta quello in favore del rinnovo automatico che garantisca così una stabilità nell’investitura e amministrazione, ricordando però che la revoca può avvenire in ogni tempo per decisione dell’assemblea con la maggioranza prevista per la nomina, o attraverso quelle previste dal regolamento di condominio seguendo il comma 11 del’art. 1129 del codice civile.
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