Estratto conto del conto corrente condominiale, alcune riflessioni
gennaio 22nd, 2016
L’art. 1129 c.c. al comma 11, prevede che l’assemblea dei condomini possa revocare in ogni tempo l’amministratore, con la maggioranza prevista per la nomina e senza necessità di giustificarne la causa, tenendo però sempre debitamente conto del diritto del risarcimento dei danni.
Nel caso in cui ci siano irregolarità nella gestione condominiale o che l’amministratore non sia conto del suo operato, anche il singolo condòmino può correre ai ripari, presentando ricorso in Tribunale e quindi giungendo ad una revoca giudiziale dell’amministratore inadempiente.
L’art.1129 specifica che in caso di accoglimento della domanda di revoca, “il ricorrente, per le spese legali, a titolo di rivalsa nei confronti del condominio, ce a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato”.
Il procedimento è quello della Volontaria Giurisdizione, (art. 737 e ss.), e seguendo l’articolo 64 delle disposizioni di attuazione al codice civile: “Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’art. 1120 e del quarto comma dell’art. 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente […]”.
Il provvedimento finale ha prettamente carattere amministrativo, il quale risulta sostitutivo della volontà assembleare, l’orientamento giurisprudenziale prevede però che ci sia il ricorso preliminare all’istituto della mediazione.
Il Tribunale di Padova con il provvedimento del 24 febbraio 2015 seguendo l’orientamento, ha ritenuto che la revoca dell’amministratore rientri senz’altro nelle materie soggette all’obbligo di mediazione ai sensi del D.lgs 28/2010, dello stesso avviso anche il Tribunale di Verbania con provvedimento del 22 ottobre 2015.
Anche il Tribunale di Modena con decreto n. 58 del 22 febbraio 2015, ha seguito questa via, ed in più ha specificato che il procedimento in questione non può essere svolto dal condòmino personalmente, ma necessiti dell’assistenza di un legale, a pena di inammissibilità ex art. 82 c.p.c.
Bisogna tener presente che nonostante il procedimento abbia natura camerale e di volontaria giurisdizione, comunque sono presenti delle parti contrapposte: condomino e amministratore di condominio (legittimato passivo).
L’amministratore si costituisce in giudizio non come mandatario del condominio ma iure proprio, e quindi le spese processuali nel caso in cui ci sia un provvedimento di revoca, dovranno essere a proprio carico (Cass. n. 1274/1989; Cass. II, 9/12/1995, n. 12636; Cass. II, 23/8/1999, n. 8837; Trib. Messina, 15/11/2011).
Il Giudice emiliano quindi nel merito ha respinto il ricorso che era stato presentato personalmente da un condòmino ritenendolo inammissibile, in quanto sprovvisto di assistenza legale prestata da un avvocato.
In definitiva, il condòmino a seguito di gravi irregolarità e a seguito dell’inerzia del condominio, può proporre ricorso attraverso un proprio avvocato, ma preliminarmente dovrà comunque esserci un esperimento del tentativo di mediazione.
C’è da segnalare infine che ad oggi il ricorso per nomina/revoca può essere proposto in tribunale, ma, in data 10 marzo 2016 il Senato ha approvato il Disegno di legge n. 1738 recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace», col quale viene previsto che sarà attribuita all’ufficio del giudice di pace, la competenza per le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici.
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