Gestioni condominiali Amendolito

  • Gent.mo Avvocato, avrei un quesito da sottoporle:
    I condomini possono ricevere le comunicazioni indirizzate all’amministratore?
    Un fornitore (energia elettrica) ha fatto pervenire una richiesta di recupero crediti da ditta preposta x due fatture insolute 2014. Ma alla mia richiesta da condomino di copia fatture e solleciti mi hanno risposto che possono inviarle solo al Rapp. Legale (quindi amm.)..
    Grazie sin d’ora

    • Sostanzialmente non mi sembra affatto strano quanto Le hanno riferito.
      Pur essendo i condomini i destinatari dell’obbligo di ogni pagamento, è pur vero che una società fornitrice/creditrice non può rivolgersi ai singoli condomini, bensì al loro amministratore.
      Basta pensare se all’inetrno di un condominio ciascuno avanzasse richiesta di informazioni o chiarimenti ai fornitori, che siano piccole e modeste ditte o grandi aziende o multinazionali.
      Se non avete fiducia nell’amministratore chiedetegli di convocarvi per darvi le necessarie delucidazioni.
      saluti.

  • Gentile Avvocato, vorrei avanzarLe una domanda relativa al regolamento di condominio.
    Accanto alla pacifica esistenza di un regolamento contrattuale e di un regolamento assembleare non altrettanto pacifica mi sembra la modalità discretiva tra le stesse.
    In altri termini mi chiedo e, dunque, Le chiedo quali sono i criteri in virtù dei quali un regolamento acquista una natura contrattuale o assembleare?
    La suesposta differenza si basa, cioè, sul contenuto del regolamento o, piuttosto, sulle modalità di votazione dello stesso (ovviamente il regolamento contrattuale richiede unanimità di consensi, mentre quello assembleare una “semplice” maggiornaza di cui all’art. 1336 c.c.).
    Ed ancora, Le chiedo se uno stesso regolamento condominiale può avere contestualmente una doppia natura: contrattuale e assembleare.
    La ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità!

    • Quando il regolamento di condominio viene accettato dai condomini all’atto dell’acquisto dell’immobile, attraverso la introduzione di una clausola che prevede l’accettazione delle tabelle millesimali ed annesso regolamento di condominio, l’efficacia dello stesso diventa contrattuale.
      Laddove avviene, invece, a seguito di approvazione assembleare con maggioranza, l’efficacia è ridotta.
      Ciò spiega la differenza tra le due diverse tipologie di approvazione. Ma sussiste anche una ipotesi intermedia, ovvero che l’approvazione avvenga sempre in assemblea (quindi rimane assembleare nominativamente), ma alla quale partecipano tutti i condomini, sempre che aderiscano con voto unanime. E’ ovviamente un caso rarissimo, probabile sono nelle piccole strutture. Ma in tal caso la portata della approvazione è equiparabile a quella avvenuta con l’acquisto dell’immobile, stante la medesima efficacia che si attribuisce alla scrittura accettata.

  • Gentile Avvocato avrei un quesito da sottoporle.
    Il legislatore afferma che l’incarico dell’Amministratore dura 1 anno, ma l’approvazione del rendiconto di gestione può avvenire entro 6 mesi dalla chiusura del bilancio.
    Per prassi, dunque, la riconferma dell’incarico avviene a distanza di tempo dall’effettiva scadenza.
    Pertanto Le chiedo se in tale ipotesi il nuovo incarico decorre dalla data della delibera o dalla scadenza effettiva del precedente incarico. In sostanza la riconferma della carica ha valore retroattivo?
    La ringrazio in anticipo per la sua disponibilità.

    • Esistono almeno due correnti di pensiero su quest’argomento. La prima è quella di chi sostiene che il rinnovo comporta lo slittamento della nuova decoorenza, ovvero, per essere più pratici, se la scadenza dell’anno era prevista per un mese e il rinnovo avviene nei mesi successivi, da questa ultima data decorre il nuovo anno del mandato.
      Io personalmente aderisco alla seconda corrente. Ovvero se la scadenza cade in un certo mese, anche se l’amministratore ottiene il rinnovo nei mesi a seguire, la decorrenza rimane ancorata alla sua originaria scadenza del mandato. E’ pur vero che attualmente non mi pare che vi sia giurisprudenza in merito, però se analizzando il dettato normativo, la carica di amministratore dura un anno e quindi secondo la prima supposizione si verrebbe a creare una durata differente che è in chiaro contrasto con il priuncipio “inderogabile” fissato dall’art. 1129 c.c..

  • Buongiorno Avvocato, mi chiamo Antonio e vorrei porre la seguente questione alla sua attenzione:
    Io abito in un condominio composto da 16 appartamenti con relativi box auto a piano terra, box presenti nell’area cortilizia, più altri 6 box auto presenti nella stessa area, ma appartenenti a proprietari esterni che hanno solo il box nel nostro condominio, più 2 condomini che hanno solo un locale commerciale ciascuno e la cui entrata è esterna all’area cortilizia, ma affaccia sulla pubblica strada.
    Praticamente si tratta di un’area cortilizia piuttosto grande con 3 aiuole, in questa area sono presenti i box auto, e in una fascia inutilizzata e libera di questa area, nel primo anno di vita dello stabile (1982), il condominio ha realizzato anche un parcheggio auto allo scoperto, riuscendo a ricavare 16 posti auto pari al numero degli appartamenti. Questi posti auto esterni sono senza specifica assegnazione individuale, ma è stato riconosciuto il diritto di parcheggiare ai soli 16 proprietari degli appartamenti,(una auto per ogni condomino proprietario di appartamento), escludendo gli altri condomini di unità minore e i proprietari dei 2 locali commerciali, in quanto non vi era più altro spazio a disposizione.
    A seguito della suddetta impostazione, per vari anni i proprietari dei locali commerciali non hanno mai usufruito di questa area cortilizia e di parcheggio.
    Quando qualche anno fa sono stati fatti i lavori di pavimentazione sia al parcheggio che in tutta questa area cortilizia, l’amministratore ha applicato la tabella di proprietà. Però i proprietari dei due locali commerciali si sono rifiutati di pagare, perché non usufruivano del parcheggio. E’ stato legittimo escluderli dal parcheggio e dalla relativa area cortilizia? Come regolarsi per il futuro riguardo il pagamento delle spese dell’area cortilizia e di parcheggio, in riferimento ai proprietari di questi due locali commerciali?
    Grazie.

    • In prima battuta si dovrebbe guardare se il regolamento di condominio con le annesse tabelle millesimali prevedono un criterio di ripartizione ad hoc per l’area cortilizia, ovvero quella destinata a parcheggio, perchè in tal caso il riferimento è quello e quindi sarà sufficiente verificare se in questa tabelle sono inseriti anche i locali commerciali.
      in caso contrario, come, invece, immagino, i locali commerciali è giusto che non partecipino alle spese, posto che in ragione dell’art. 1123, secondo comma, c.c., è previsto che chi non gode di un servizio condominiale, non per propria scelta, non è tenuto a partecipare alla spesa di manutenzione del bene. Trattasi in sostanza di una fattispecie quale comunione parziale, cioè di godimento di taluni e non di tutti.

  • Grazie per la celere risposta, in assemblea abbiamo sollecitato l’amministratore che purtroppo sembra però non essere all’altezza dell’ incarico che ricopre. Speriamo di vedere qualche azione nei prossimi giorni altrimenti dovrò valutare altre strade tipo parlare con la ASL o fare un esposto ai vigili urbani. In verità io sono in affitto e non ho comprato la casa, però penso che il discorso da lei fatto sia lo stesso. Grazie ancora per la disponibilità.

  • Il primo punto da affrontare è come debellare il fenomeno, Non vedo soluzioni diverse se non quella di deliberare una disinfestazione radicale di tutto l’impianto fognario, nonchè di tutte le aree condominiali e le proprietà individuali.
    Posso ritenere che la spesa interessi tutti e può essere inserita nel prossimo rendiconto preventivo in modo che venga approvata anche con la maggioranza semplice.
    Il secondo problema, ovvero se tale questione è tale da intraprendere una azione legale nei confronti di chi Le ha venduto la casa può essere chiaramente opinabile. La vicenda in sè non è di gravità tale da poter richiedere l’annullamento del contratto di vendita, però ove mai la questione fosse stata dibattuta in assemblea negli ultimi anni e si può evincere un certo atteggiamento doloso da parte del venditore, ovvero che volutamente ha nascosto il problema all’acquirente per facilinatrne la vendita dell’immobile, allora si potrebbe intravedere uno spiraglio per agire legalmente. Resta inteso che l’onere della prova circa la mala fede del venditore grava su di Lei.

  • Buonasera avvocato,
    le scrivo per una domanda che vorrei porle in ambito condominiale. Nel mio condominio e dunque anche nel mio appartamento, c’è un problema di blattelle germaniche (chiamate anche fuochisti). Ho provato con diversi metodi ad uscirne fuori da questo problema ma alla fine ho dovuto arrendermi chiamando una ditta di disinfestazione. Purtroppo a distanza di alcuni giorni, e quando credevo che il problema fosse scomparso, ne ho trovata un’altra in giro. A questo punto mi sono informato meglio ed ho scoperto che questo è un problema di tutto il palazzo e che mai nessuno, da più di un anno, compreso l’amministratore che abbiamo, ha mai veramente fatto qualcosa per risolvere. Sicuramente non è stata fatta una periodica e frequente disinfestazione e questo ha contribuito a complicare la situazione. Sempre documentandomi in rete ho scoperto inoltre che diversi condomini hanno avuto un problema tale ed hanno anche fatto esposto ai vigili urbani per richiedere interventi risolutivi, questo perchè purtroppo quando si ha a che fare con blattelle germaniche(che sono la specie più brutta a causa della loro elevata proliferazione che tra l’altro può generare nell’ uomo problemi di salute), ogni singolo appartamento necessita di una disinfestazione perchè basta anche che uno di essi risulti “infetto” che queste bestiacce (passando diversi canali come tubi , canali di scarico o canaline elettriche) raggiungono altre abitazioni vanificando dunque qualsiasi azione fatta da altri.

    Ora vengo al dunque, domani intanto, sotto mia sollecitazione, ho fatto sì che ci fosse una assemblea condominiale, però io volevo soprattutto sapere cortesemente da lei una cosa: io è circa un anno che sono in questa casa, e questo problema gli altri ,compreso l’inquilino che stava prima di noi, lo sapevano, purtroppo tutti tranne noi. Ora , alla luce di tutto questo (ed avendo altresì timore che non si risolverà mai) essendo che la padrona di casa ne era a conoscenza e si è tenuta nascosto questo problema, ho possibilità di essere risarcito? Anche perchè vorrei andarmene da qui ma vorrei comunque avere un indennizzo perchè ovviamente dopo aver investito soldi dove sto attualmente per fare i lavori, andando altrove quei soldi li perderei …

    Grazie per l’attenzione.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


*




You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Logo

Avv. AMENDOLITO ARMANDO:

STUDIO GESTIONALE CONDOMINIALE


Info :

Viale Magna Grecia, 468
Taranto (TA)
P.iva 02148120732
Tel/Fax: 099.7796309


E-mail:
sgc.amendolito@libero.it

Pec:
amendolito.armando@oravta.legalmail.it

Contatti

Nome *

E-mail *

Codice AntiSpam: 7193

Messaggio

© Copyright 2015 - MF