Revocare l'amministratore di condominio? Obbligatoria l'assistenza dell'avvocato
aprile 26th, 2016
La Cassazione civile, sez. II, con la sentenza del 19/09/2014, n. 19800, ha stabilito che in materia condominiale, il condomino ha senz’altro il diritto di accedere alla documentazione contabile in vista della consapevole partecipazione all’assemblea condominiale e a tale diritto corrisponde l’onere dell’amministratore di predisporre un’organizzazione, sia pur minima, che permetta l’esercizio del suddetto diritto, della cui esistenza i condomini vanno informati. Pertanto, deve ritenersi che, a fronte della richiesta di un singolo condomino di accedere alla predetta documentazione in funzione, appunto, della partecipazione informata all’assemblea condominiale in cui si deve deliberare su aspetti contabili della gestione condominiale, l’onere della prova della inesigibilità della richiesta e della sua incompatibilità con le modalità previamente comunicate incombe sull’amministratore e, perciò, in sede di impugnazione della delibera assembleare, spetta al Condominio, ove intenda resistere all’azione del condomino dissenziente.
Nello stesso senso anche la Cassazione civile, sez. II, 19/09/2014, n. 19799.
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